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I rimborsi chilometrici sono tassati?

Abbiamo già detto più volte che ai dipendenti, ai collaboratori (amministratori inclusi), che utilizzano il proprio mezzo di trasporto (automobile, motociclo, furgone) per scopi lavorativi ha diritto ad un rimborso per le spese di trasferta sostenute (in cui rientra anche il rimborso chilometrico) che l'azienda deve erogare.

Bene, la tassazione di questo rimborso spese, che può comprende per l'appunto vitto, alloggio, viaggio, dipende direttamente dalla destinazione della trasferta:

  • Trasferta all'interno del Comune in cui è situata la sede di lavoro: il rimborso chilometrico del dipendente o collaboratore concorre a formare il reddito ed è quindi normalmente tassato.
  • Trasferta in un Comune diverso dalla sede abituale di lavoro: se il calcolo del rimborso è stato effettuato mediante l'uso delle Tabelle ACI allora la tassazione è esclusa.

La legge italiana prevede la distinzione in tre modalità di erogazione del rimborso (Testo unico delle imposte sui redditi, articolo 51, comma 5):

  • Rimborso analitico (o piè di lista): il rimborso avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute dalla persona. Sarà perciò necessario fornire la documentazione di giustificazione delle spese. I rimborsi chilometrici rientrano sempre in questa modalità.
  • Rimborso forfettario: il rimborso avviene mediante l'erogazione di un importo fisso (forfettario) di denaro che la persona utilizza per sostenere le spese di trasferta. Le spese di viaggio sono sempre escluse dal rimborso forfettario.
  • Rimborso misto: il rimborso avviene in parte dalla modalità analitica e in parte dalla modalità forfettaria.

Nel caso del rimborso analitico, e quindi nei rimborsi chilometrici, poiché il riconoscimento dei costi avviene mediante documentazione fornita e, se le trasferte vengono effettuate su comuni diversi dal comune della sede di lavoro non viene applicata alcuna forma di tassazione.

Mentre nel caso del rimborso forfettario è previsto un limite massimo oltre il quale l'importo riconosciuto concorre alla formazione del reddito. Tale importo è pari a:

  • 46,48€/giorno per le trasferte nel territorio nazionale
  • 77,47€/giorno per le trasferte all'estero

Per quanto riguarda il punto di vista del datore di lavoro o dell'azienda, l'articolo 95 comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, impone un limite per la deduzione dei costi sostenuti per il rimborso spese del dipendente o collaboratore pari a:

  • 180,76€/giorno per le trasferte nazionali
  • 258,23€/giorno per le trasferte all'estero

Come prima tali importi fanno riferimento esclusivamente alla spese di vitto e alloggio, mentre per le spese di viaggio la deduzione è limitata in base alle tariffe delle Tabelle ACI per il costo di percorrenza.

NOTE: Esistenza anche una Sentenza della Commissione Tributaria Regione della Lombardia (sentenza n.43/20/2018 depositata il 9 gennaio 2018) la quale sostiene che "… al rimborso … spese – specificamente volto a riportare la retribuzione alla normalità – deve attribuirsi natura non più retributiva, bensì risarcitoria e quindi NON assoggettabile ex se a ritenuta d’acconto."