FAQ - Domande frequenti

La persona, dipendente o amministratore, che utilizza la propria auto per motivi di lavoro ha diritto a un rimborso spese non tassato, proporzionale alla percorrenza effettuata.

L’azienda deduce il 100% del rimborso spese per le vetture con un massimo di 17 cavalli fiscali per i motori a benzina e 20 cavalli fiscali per i motori diesel; anche superando le soglie si deduce comunque un rimborso spese chilometrico.

Il rimborso chilometrico deriva direttamente dal “costo di esercizio del veicolo” che possiamo definire come l’insieme delle spese che il proprietario dell’automobile deve sostenere per l’utilizzo del veicolo più le quote di ammortamento (capitale e interessi) del capitale necessarie all’acquisto dello stesso, ammortizzato nel periodo espresso in km (vita tecnica).

Per i costi dei rimborsi chilometrici vengono adottate le seguenti percorrenze medie annue:

  • Autovetture a benzina: da un minimo di 5’000 km, a un massimo di 50’000 km annui, divisi in fasce da 5’000 km (5’000, 10’000, 15’000, ecc.)
  • Autovetture a gasolio: da un minimo di 10’000 km a un massimo di 100’000 km annui, divisi in fasce da 10’000 km (10’000, 20’000, 30’000, ecc.)
  • Ciclomotori e motocicli: da un minimo di 2’500 km ad un massimo di 25’000 km annui, divisi in fasce da 2’500 km (2’500, 5’000, 7’500, ecc.)
  • Autofurgoni: da un minimo di 20’000 km ad un massimo di 90’000 km annui, divisi in fasce da 10’000 km (20’000, 30’000, 40’000, ecc.)

Per il calcolo dei rimborsi chilometrici, le spese di gestione vengono suddivise in due gruppi:

  • Costi annui non proporzionali alla percorrenza: tutti i costi che l’automobilista deve in ogni caso sostenere, indipendentemente dall’utilizzo del veicolo. Comprendono:
    1. Quota interessi sul capitale di acquisto
    2. Tassa automobilistica (bollo auto)
    3. Assicurazione RCA
  • Costi annui proporzionali alla percorrenza: costi che sono direttamente imputabili al grado di utilizzo del veicolo. Comprendono:
    1. Quota ammortamento capitale
    2. Carburante
    3. Pneumatici (durata media 35’000 km)
    4. Manutenzione e riparazioni: spese ordinarie (tagliandi periodici), spese straordinarie (revisione freni, sostituzione ammortizzatori, revisione frizione, carrozzeria, ecc.)

Per un corretto e approfondito calcolo dei rimborsi chilometrici bisogna fare sempre riferimento ai dettagli e le istruzioni fornite dalle Tabelle ACI dell’anno di riferimento, RimborsiChilometrici.it importa e integra i valori delle Tabelle ACI di ogni veicolo e ogni anno.

Ne abbiamo diritto quando utilizziamo il nostro veicolo personale per motivi lavorativi.


Quando utilizziamo un mezzo personale per motivi di lavoro è nostro diritto chiedere un rimborso delle spese sostenute per il carburante, ma non solo. Può capitare di dover raggiungere un cliente o un fornitore, sono molte le professioni che richiedono spostamenti dalla sede di lavoro ed è giusto che l'azienda rimborsi le spese sostenute.


Quali figure ne hanno diritto?

  • I dipendenti che si spostano con la propria auto e non quella aziendale. Il caso tipico sono le trasferte con la propria automobile.
  • I collaboratori, ogni volta che si mettono in viaggio per conto dell'azienda mandante.
  • I soci, titolari e amministratori, anche in questo caso valgono le regole viste in precedenza, la scelta di non utilizzare un'auto aziendale spesso ha molti benefici in termini fiscali ed è quindi la preferita.

I rimborsi chilometrici sono un’indennità che, in generale, non concorre a formare il reddito. Sono spesso ignorati dalle piccole e medie aziende per la complessità di gestione, tuttavia il loro utilizzo è largamente consigliato per gli enormi vantaggi fiscali.


A oggi molti professionisti non presentano la dovuta documentazione per ottenere un rimborso, ma cosa cambia economicamente? Facciamo un esempio facile.
Un professionista che percorre 10.000 km l'anno per lavoro con un’auto propria e riceve compensi per 30.000€ annuali, nel caso il rimborso chilometrico della tabella ACI sia 0.45€/km significa che:

  • Se non vengono dichiarati rimborsi chilometrici, il professionista percepirà 30.000€ di reddito, a seguito di compensi completamente soggetti a tassazione.
  • Se non vengono dichiarati, i rimborsi ammonterebbero a 4.500€ (10.000*0.45), quindi con le stesse entrate percepite di 30.000€, solo 25.500€ formerebbero il reddito e quindi tassate pienamente; i 4.500€ verranno percepiti come rimborso e non come cedolino paga, quindi anche per l'azienda risultano un enorme sgravo fiscale. Inoltre, quando azienda e professionista sono la stessa figura, è equivalente a dire che il totale percepito aumenta.

In questo esempio è evidente che il professionista, ha uno sgravo fiscale importante ed eticamente corretto (perché non è un guadagno soggetto a tasse, ma un rimborso per le spese sostenute per lavoro per un mezzo personale soggetto a costi e usura).
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Dipendenti, titolari e collaboratori (amministratori inclusi) che utilizzano il proprio mezzo di trasporto (automobile, motociclo, furgone) per scopi lavorativi hanno diritto a un rimborso per le spese di trasferta sostenute (in cui rientra anche il rimborso chilometrico) che l’azienda deve erogare.

La tassazione di questo rimborso spese dipende direttamente dalla destinazione della trasferta:

  • Trasferta all’interno del Comune in cui è situata la sede di lavoro: il rimborso chilometrico del dipendente o collaboratore concorre a formare il reddito ed è quindi normalmente tassato
  • Trasferta in un Comune diverso dalla sede abituale di lavoro: se il calcolo del rimborso è stato effettuato mediante l’uso delle Tabelle ACI allora la tassazione è esclusa

La legge italiana prevede la distinzione in tre modalità di erogazione del rimborso (Testo unico delle imposte sui redditi, articolo 51, comma 5):

  • Rimborso analitico (o piè di lista): il rimborso avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute dalla persona. Sarà perciò necessario fornire la documentazione di giustificazione delle spese. I rimborsi chilometrici rientrano sempre in questa modalità.
  • Rimborso forfettario: il rimborso avviene mediante l’erogazione di un importo fisso (forfettario) di denaro che la persona utilizza per sostenere le spese di trasferta. Le spese di viaggio sono sempre escluse dal rimborso forfettario.
  • Rimborso misto: il rimborso avviene in parte dalla modalità analitica e in parte dalla modalità forfettaria.

Nel caso del rimborso analitico, e quindi dei rimborsi chilometrici, poiché il riconoscimento dei costi avviene mediante documentazione fornita, se le trasferte vengono effettuate su comuni diversi dal comune della sede di lavoro, non viene applicata alcuna forma di tassazione.

Mentre nel caso del rimborso forfettario è previsto un limite massimo oltre il quale l’importo riconosciuto concorre alla formazione del reddito. Tale importo è pari a:

  • 46,48 €/giorno per le trasferte nel territorio nazionale
  • 77,47 €/giorno per le trasferte all’estero

Per quanto riguarda il punto di vista del datore di lavoro o dell’azienda, l’articolo 95 comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, impone un limite per la deduzione dei costi sostenuti per il rimborso spese del dipendente o collaboratore pari a:

  • 180,76€/giorno per le trasferte nazionali
  • 258,23€/giorno per le trasferte all’estero

Tali importi fanno riferimento esclusivamente alla spese di vitto e alloggio, mentre per le spese di viaggio la deduzione è limitata in base alle tariffe delle Tabelle ACI per il costo di percorrenza.
NOTE: Esistenza anche una Sentenza della Commissione Tributaria Regione della Lombardia (sentenza n.43/20/2018 depositata il 9 gennaio 2018) la quale sostiene che “… al rimborso … spese – specificamente volto a riportare la retribuzione alla normalità – deve attribuirsi natura non più retributiva, bensì risarcitoria e quindi NON assoggettabile ex se a ritenuta d’acconto.”

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